• Periodico di
      Informazione turistica
      Aut. Trib. NA n.3104 del 15.04.1982

      Editrice Surrentum
      Viale Montariello, 8 - Sorrento

      Direttore Responsabile:
      Antonino Siniscalchi

      Redazione:
      Luisa Fiorentino
      Mariano Russo

      'Surrentum' viene stampato in 13.000 copie da 'Tip. La Sorrentina' Sorrento
  • Sponsor

Biciclette elettriche

Le biciclette elettriche sono equiparabili a dei ciclomotori? E quali sono le norme stradali da rispettare?
Per rispondere a questi e ad altri quesiti, il comando di polizia locale di Sorrento, agli ordini del maggiore Antonio Marcia, ha diffuso una nota indirizzata alla cittadinanza.
Un’azione avviata per prevenire possibili violazioni in materia di codice della strada ad opera di cittadini che, in buona fede, ritengono di potere circolare con veicoli non idonei, nonché per avvertire che il risarcimento degli eventuali danni a cose o a persone, derivanti dall’uso su strada, comporta responsabilità extracontrattuali.
La bicicletta elettrica, spiega la nota, è un veicolo dotato di acceleratore che distribuisce potenza indipendentemente dall’azione della pedalata. E’, quindi, classificato come ciclomotore.
“La bicicletta a pedalata assistita – prosegue il documento, redatto con il contributo dell’ispettore Giuseppe Coppola – è invece un veicolo dotato di motore elettrico ausiliario con potenza nominale massima di 0,25 kilowatt, la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando siano stati azionati i pedali e s’interrompe quando il veicolo raggiunge i 25 chilometri orari o prima se il ciclista smette di pedalare. In questo ultimo caso si è in sella a un semplice velocipede e non vi è obbligo di indossare il casco o di avere in tasca alcuna assicurazione”.
Il discorso si complica con i mezzi dotati di un dispositivo che permette la circolazione sia a pedalata assistita che a motore. Questi, chiariscono i caschi bianchi, sono considerati sempre e comunque ciclomotori.
“Il Segway, infine, non rientra tra gli acceleratori di andatura – conclude la nota – e nelle more per l’inquadramento dello stesso, all’interno del Codice della strada, è riconducibile a marciapiedi, aree pedonali e piste ciclabili, con alcune limitazioni. Per la velocità, la massima consentita non può essere superiore a 6 chilometri orari per le aree pedonali ed i marciapiedi, a 20 chilometri orari su piste ciclabili. C’è poi l’obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi, il divieto di utilizzo ai conducenti con età inferiore a 16 anni e il divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità, come marciapiedi e piste ciclabili per niente o poco illuminate durante le ore notturne”.

fonte: Servizio Ufficio Stampa Ago Press


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi